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rima del D.Lgs. 231/2001 la situazione non era previsto un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti di persone giuridiche, onlus, fondazioni, società partecipate (d’ora in avanti ci riferiremo ad esse come “Organizzazioni”, per maggiore chiarezza), per reati posti in essere a vantaggio di queste ultime da amministratori, dirigenti o dipendenti (“societas delinquere non potest”). Era previsto solo quanto disposto ex artt. 196 e 197 c.p. di un obbligo per l’ente di farsi carico del pagamento di multe e ammende inflitte personalmente al rappresentante legale e all’amministratore ed in caso di insolvenza dei soggetti che hanno compiuto il reato.Leggi e scarica gratis l'e-book :
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